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Sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione abuso edilizio: termine di prescrizione

La Cassazione Civile, con la sentenza n. 22646/2022, ha chiarito che gli illeciti amministrativi contemplati dall’art. 31, comma 4-bis del dpr 380/2001, hanno carattere permanente e non istantaneo, in quanto, con il vano decorrere del termine di novanta giorni per la spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione, non vengono meno l’esigenza di tutela dell’interesse generale ad un ordinato e programmato assetto del territorio, né il dovere del destinatario dell’ingiunzione di dare ottemperanza, anche tardiva, al legittimo ordine dell’autorità

7 SETTEMBRE 2022

di Valeria Tarroni

Nota a: Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22646 del 19 luglio 2022

L’inottemperanza all’ordine di demolizione per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, comporta, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis introdotto nel dpr 380/2001 dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da €. 2.000 a €. 20.000. La finalità di questa sanzione, non è quella di reprimere l’abuso già destinatario di un meccanismo sanzionatorio (acquisizione di diritto al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime per la successiva, eventuale, demolizione dell’opera), bensì di incentivare la rimozione dell’abuso e sanzionare la distinta ed autonoma condotta di mancata esecuzione dell’ordine di demolizione.

La Cassazione Civile, con la sentenza n. 22646/2022, ha chiarito che gli illeciti amministrativi contemplati dall’art. 31, comma 4-bis del dpr 380/2001, hanno carattere permanente e non istantaneo, in quanto, con il vano decorrere del termine di novanta giorni per la spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione, non vengono meno l’esigenza di tutela dell’interesse generale ad un ordinato e programmato assetto del territorio, né il dovere del destinatario dell’ingiunzione di dare ottemperanza, anche tardiva, al legittimo ordine dell’autorità. Conseguentemente al carattere permanente dell’illecito edilizio, il termine quinquennale di cui all'art. 28, I. 689/1981 di prescrizione della sanzione pecuniaria, decorre solo dal momento in cui cessa la condotta illecita, cioè dalla demolizione delle opere abusive od a seguito del rilascio dei titoli edilizi e delle autorizzazioni urbanistico-edilizie in sanatoria.

Chiarisce inoltre la Cassazione che la fattispecie sanzionatoria introdotta con il comma 4-bis si applica anche in relazione all’inottemperanza di ordinanze di demolizione notificate in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma, a condizione che la mancata demolizione spontanea, quale sia stata la durata pregresss, si protragga (in continuità) per ulteriori novanta giorni successivamente alla data di entrata in vigore della nuova normativa.