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Sul diritto di accesso al nominativo del segnalante di presunti abusi edilizi

Le valutazioni in materia della giurisprudenza amministrativa

3 AGOSTO 2022

Colui che riceve una comunicazione di avvio di procedimento per la verifica di presunti abusi edilizi, ha diritto ad ottenere copia integrale della segnalazione da cui origina il procedimento e dunque senza la dicitura “omissis” in luogo del nominativo del segnalante?
La risposta non è univoca in quanto la giurisprudenza si è espressa con due diversi orientamenti.
Il TAR Puglia-Lecce, Sez. II, con la sentenza del 26 luglio 2022, n. 1277 riconosce l’innegabile sussistenza di un interesse del segnalato a conoscere in forma integrale l’atto da cui trae origine il procedimento di verifica avviato dall’Amministrazione e con la sentenza in argomento ordina all’Amministrazione di consentire l’accesso senza alcun oscuramento.
La sentenza afferma che l’orientamento più restrittivo, che nega la sussistenza di un diritto di accesso a tali atti, è condivisibile solo laddove sussista una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione, come nel caso delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, che, qualora divulgate, potrebbero comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni da parte del datore di lavoro. Ma, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza della P.A., l’esposto costituisce un presupposto dell’attività ispettiva, sicché il suo autore perde il controllo dell’atto che entra nella disponibilità dell’Amministrazione e non può considerarsi un fatto destinato a rimanere circoscritto nella sfera del suo autore e dell’Amministrazione cui è rivolta, ma riguarda direttamente anche i soggetti incisi in qualità di “denunciati”.
Il collegio inoltre esprime condivisione per “il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e di responsabilità, non ammette la possibilità di “denunce segrete”: colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081; T.A.R. Firenze, Sez. I, 3 luglio 2017, n. 898; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 luglio 2016, n. 980; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 1 giugno 2011, n. 4989)”.
Per altro orientamento invece, gli esposti-denunce non possono essere oggetto di accesso agli atti,  poichè non sussisterebbe il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto (l. 241/1990 art. 22, comma 1 lett. b) e  art. 24, comma 7), essendo l’unica fonte delle contestazioni gli atti assunti dall’Amministrazione
Gli esposti-denuncia non hanno infatti una efficacia probatoria ma hanno il solo effetto di sollecitare l’attività di controllo e di accertamento di illeciti amministrativi che compete alla P.A. E’ solo a seguito dell’autonoma attività amministrativa di verifica che l’Amministrazione, qualora accerti illeciti, assume ordinanze o provvedimenti sanzionatori. Di regola quindi (salvo casi particolari in cui sia rappresentata chiaramente la strumentalità della conoscenza di tali atti per la difesa dell’interessato) per il destinatario del provvedimento finale emanato, non sussiste l’interesse alla conoscibilità dell’esposto al fine di difendere i propri interessi giuridici.
(cfr. tal senso Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 1/3/2021 n. 1717, che richiama e condivide TAR Piemonte sez. II, 10/05/2012, n.537; T.A.R. Lazio sez. I, 04/02/2016, n.1657; T.A.R. Emilia-Romagna sez. II, 17/10/2018, n.772).