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Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, se l’intervento non è ammesso, si arresta alla fase preliminare senza dover richiedere il parere della Soprintendenza

Il procedimento per il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica può arrestarsi già nella fase preliminare, laddove non sussista alcuna oggettiva possibilità di realizzare l’intervento. Ciò risponde a elementari ragioni di economia procedimentale che impongono di non onerare inutilmente la Soprintendenza di un’attività priva di qualsiasi utilità.

 

29 LUGLIO 2022

Di Valeria Tarroni

Il procedimento per il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica può arrestarsi già nella fase preliminare, laddove non sussista alcuna oggettiva possibilità di realizzare l’intervento
. Ciò risponde a elementari ragioni di economia procedimentale che impongono di non onerare inutilmente la Soprintendenza di un’attività priva di qualsiasi utilità.

E’ quanto afferma il Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza del  n. 6189 del 18/7/2022, prendendo in esame il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Una volta ricevuta la domanda per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica l’amministrazione competente (Regione o ente delegato) verifica preliminarmente che l’intervento non ricada nelle tipologie escluse dalla necessità del titolo, elencate  all’art. 149, comma 1 del medesimo D.lgs.

Se l’intervento non è fra quelli esclusi, l’amministrazione procede al controllo formale per accertare che la documentazione allegata all’istanza sia conforme a quella prescritta dal comma 3 dell’art. 146 (e individuata dal d.P.C.M. 12 dicembre 2005, attuativo della norma primaria). In caso di rilevata carenza e/o insufficienza di quanto prodotto, l’amministrazione richiede all’interessato le opportune integrazioni utili all’effettuazione degli “accertamenti del caso”.

L’amministrazione verifica poi in concreto la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici;

Se l’intervento nell’area di riferimento è precluso in assoluto, il procedimento si arresta alla fase preliminare con l’immediato rigetto dell’istanza, essendo inutile procedere a più approfondite verifiche di merito con la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza.