L’istituto del silenzio-assenso a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza del permesso di costruire, è disciplinato dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui: “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso
22 LUGLIO 2022
di ValeriaTarroni
(Consiglio di Stato, Sez.. VI, Sentenza del 8/7/2022 N. 5746).
L’istituto del silenzio-assenso a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza del permesso di costruire, è disciplinato dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui: “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso […]
Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”.
Dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5746/2022, si evincono i principi e i presupposti che sorreggono la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire, che così si sintetizzano:
- l’inerzia dell’Amministrazione, che non assume il provvedimento entro i termini di conclusione del procedimento, ‘equivale’ a provvedimento di accoglimento sottoposto al medesimo regime dell’atto amministrativo;
- l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore, di rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini facendo salva l’attività di controllo dell’amministrazione, viene realizzato avendo la legge stabilito che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, scaduto il quale residua in capo all’Amministrazione la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi ‘silenziosamente’;
- l’ammissibilità di un provvedimento di diniego tardivo si porrebbe in contrasto con il principio di “collaborazione e buona fede” (e, quindi, di tutela del legittimo affidamento) cui sono informate le relazioni tra i cittadini e l’Amministrazione (ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990);
- il silenzio-assenso non costituisce una modalità ‘ordinaria’ di svolgimento dell’azione amministrativa, bensì costituisce uno specifico ‘rimedio’ messo a disposizione dei privati a fronte della inerzia dell’Amministrazione, come confermato dall’art. 2, della legge n. 241 del 1990 che dispone:
Ciò si desume oltre che dai punti che precedono, dall’art. 20 della medesima L. 241 che prevede espressamente l’annullabilità d’ufficio del provvedimento che si sia formato per silenzio assenso e dall’art. 21, comma 1,. il quale dispone che la con presentazione della SCIA o con la domanda di rilascio di un provvedimento amministrativo, l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge per dare seguito all’attività. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione o la sanatoria dell’attività e dei suoi effetti, che è invece ammessa qualora si riscontri l’incompletezza della documentazione presentata.