Il Consiglio di Stato si è pronunciato rispettivamente sui presupposti che devono sussistere per il legittimo esercizio del potere di annullamento in autotutela di un permesso di costruire e sugli effetti conseguenti all’intervenuto annullamento
22 GIUGNO 2022
Autotutela amministrativa in materia edilizia (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 1/6/2022 n. 4470)
– Conseguente stato abusività dell’opera (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13/5/2022 n. 3783)
Si segnalano due sentenze con le quali il Consiglio di Stato si è pronunciato rispettivamente sui presupposti che devono sussistere per il legittimo esercizio del potere di annullamento in autotutela di un permesso di costruire e sugli effetti conseguenti all’intervenuto annullamento.
I provvedimenti di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, sono attratti nell’alveo normativo dell’art. 21-nonies della L. 241/1990[1] che attribuisce all’Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario dell’atto.
I presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.
In materia di edilizia, il potere di autotutela deve essere esercitato dall'Amministrazione competente entro un termine ragionevole e supportato dall'esternazione delle concrete ragioni di un interesse pubblico, attuale e concreto, che inducono alla rimozione del titolo edilizio, tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell'autorizzazione edilizia.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'annullamento giurisdizionale del permesso di costruire (anche in sanatoria) rende abusive le opere edilizie realizzate, di talché il comune, stante l'efficacia conformativa del giudicato, è tenuto a darvi esecuzione adottando i provvedimenti consequenziali.
Note
[1] Si riporta l’art. 21-nonies, primo comma, L. 241/1990 da ultimo modificato dall’art. 63, comma 1, L. 108/2021