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Occupazione abusiva di immobili da parte della Pubblica Amministrazione: illecito permanente (rimedi)

Commento alla sentenza del TAR Veneto (Sez. II), 6 giugno 2022 n. 928

15 GIUGNO 2022

In tutte le ipotesi di “occupazione abusiva” di immobili da parte della PA che si possono verificare in mancanza di procedure ablatorie o in seguito a declaratoria di illegittimità o inefficacia di procedure espropriative, o in caso di vincolo espropriativo decaduto e non reiterato, o di dichiarazione di pubblica utilità scaduta e non rinnovata, si configura un illecito permanente della PA con conseguente impossibilità per l’ente pubblico di acquistare coattivamente il bene oggetto di occupazione abusiva.
Allorquando la proprietà privata sia stata illegittimamente utilizzata ed irreversibilmente trasformata, non è più possibile ricorrere all’ordinario procedimento espropriativo fingendo che l’opera pubblica non sia stata già realizzata.
La cessazione dell’illecito può avvenire, in via alternativa, attraverso:

  1. la restituzione del fondo al legittimo proprietario;
  2. la stipula di un accordo transattivo con effetti traslativi del diritto di proprietà in capo alla amministrazione autrice della condotta abusiva;
  3. l’adozione del provvedimento previsto dall’art. 42 bis t.u. espropriazione (c.d. acquisizione sanante).