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Pannelli fotovoltaici e compatibilità paesaggistica

Secondo il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, con la sentenza n. 358 del 15/4/2022 l’autorizzazione paesaggistica e il suo eventuale diniego devono essere congruamente e in concreto motivati con riferimento a specifici valori paesistici dei luoghi da tutelare

10 GIUGNO 2022

di Valeria Tarroni
 
(TAR per la Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza n. 358 del 15/4/2022)
 
Il caso
 
Un cittadino presenta all’Ente Parco un progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici da incassare nel tetto, di colore analogo a quello della copertura, non visibili da nessun punto di osservazione.
 
L’Ente Parco, acquisito il parere della propria Commissione per il paesaggio che si era espressa nel senso che della non compatibilità paesaggistica dell’intervento in quanto avrebbe compromesso “l’immagine storica complessiva dove il sistema delle coperture in laterizio costituiscono un elemento significativo”, a seguito del silenzio serbato dalla Soprintendenza (che si configura silenzio-assenso a termine dell’art. 11 drp 31/2017 e dell’art. 17-bis l. 241/1990), rilascia l’autorizzazione paesaggistica semplificata con la prescrizione che l’impianto fotovoltaico non sia collocato nella falda di copertura ma eventualmente a terra o su strutture pertinenziali basse.
 
Di qui il ricorso al TAR che lo accoglie ed annulla l’autorizzazione paesaggistica semplificata.
 
La decisione del TAR-BRESCIA[1]
 
Sulla motivazione del provvedimento amministrativo - Secondo consolidati principi giurisprudenziali, dice il TAR Brescia, l’autorizzazione paesaggistica e il suo eventuale diniego devono essere congruamente e in concreto motivati con riferimento a specifici valori paesistici dei luoghi da tutelare. La motivazione  non può quindi limitarsi a clausole di stile ma deve dare conto dei motivi ostativi all’intervento, effettivamente pregiudizievoli alla tutela dell’interesse paesaggistico.
 
Sulla compatibilità paesaggistica degli impianti fotovoltaici – La produzione di energia con fonti rinnovabili è un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario, realizzata dal privato, che ha una espressa qualificazione in termini di opera di pubblica utilità, soggetta a finanziamenti agevolati. Non è possibile, si legge nella sentenza, applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni, ma occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti. Se il vincolo riguarda lo scenario nel quale l’edificio è inserito, la valutazione della compatibilità paesistica dei pannelli, non può basarsi sulla funzione degli stessi o sui materiali per salvaguardare l’integrità dell’edificio, ma deve limitarsi a stabilire se le innovazioni, percepite nel contesto, sono fuori scala o dissonanti. Anche qualora fosse dimostrata la visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici, essa non configurerebbe di per sé un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica. Pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, la presenza di impianti fotovoltaici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, ma come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità costruttiva.
 
Una valutazione più rigorosa è invece ammissibile in relazione ai beni immobili dichiarati o qualificati ex lege di interesse culturale, o edifici, per i quali sia riconosciuto uno specifico valore paesistico, ovvero per edifici che negli strumenti urbanistici risultino espressamente sottoposti a particolari restrizioni conservative.
 
Note
 
[1] In senso conforme si segnalano TAR Molise, sentenza n. 391/2021; TAR- Brescia, sentenza n. 296/2021; TAR-Milano sentenza n. 496/2018)