News

Esonero degli oneri concessori per la realizzazione di un parcheggio multipiano

L'esperto risponde alle questioni legate agli oneri concessori, secondo la giurisprudenza i casi di esonero dal contributo di concessione contenuti prima nell'art. 9 della L. n. 10/1977 ed ora nell'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001, costituendo l'eccezione alla regola generale dell'onerosità della concessione edilizia, sono individuati tassativamente dal legislatore (C.d.S. -Sez. V- 6.2.2003 n. 617) e sono di stretta interpretazione (cfr. C.d.S. - Sez. V- 17.2.2004 n. 596)

6 GIUGNO 2022

Una società: chiede una variante ad un’autorizzazione unica per un intervento di riqualificazione urbana, ristrutturazione ed ampliamento di un centro commerciale, per poter realizzare un parcheggio multipiano. Invocando l’art. 16 del Testo Unico Edilizia, chiede l’esonero degli oneri in quanto ritiene che il parcheggio multipiano possa qualificarsi come opera di urbanizzazione primaria.
 
Il Comune: nega l’esonero, in quanto l’opera non può considerarsi un’opera di urbanizzazione primaria.
 
La risposta esatta: il Comune ha ragione, come affermato dal TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. 26 maggio 2022, n. 205.
 
L’art. 16 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) prevede, quale principio generale, che “salvo quanto disposto all’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicale nel presente articolo”, specificando, inoltre, l’art. 16 comma 7, che tali oneri sono dovuti per le opere di urbanizzazioni primarie tra le quali annovera, specificatamente, le aree adibite a parcheggio.