In considerazione delle conseguenze derivanti dalla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, il legislatore ha disposto l’ulteriore proroga di un anno dei termini di validità dei titoli edilizi, delle autorizzazioni per lavori di edilizia privata e delle convenzioni urbanistiche.
23 MAGGIO 2022
Titoli edilizi, autorizzazioni, convenzioni | Proroga | Condizioni per l’operatività della nuova proroga |
permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31/12/2022 |
sono prorogati di un anno i termini di inizio e di fine lavori previsti dall’art. 15 dpr 380/2001. La nuova proroga, con sommatoria dei termini, si applica anche: - ai pdc già prorogati per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del pdc o in considerazione delle mole dei l’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o difficoltà tecnico-esecutive emerse in corso d’opera (art. 15, comma 2 dpr 380/2001); - ai pdc rilasciati entro il 31/12/2020 e che hanno già usufruito della proroga straordinaria di cui all’art. 10, comma 4, del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 di anni 1 per l’inizio lavori e di anni 3 per la fine[1]; - ai pdc in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022[2] i quali, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e dunque fino al 29/6/2022[3]. |
- l’interessato, prima della scadenza dei termini, deve presentare al Comune, la comunicazione di volersi avvalere della proroga; - al momento della presentazione della comunicazione il pdc non deve essere in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati dall’ente locale o con piani o provvedimenti di tutela adottati ai sensi del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). |
SCIA e SCIA alternativa al pdc presentate fino al 31/12/2022 |
E’ prorogato di un anno il termine di efficacia (di anni tre) delle SCIA. La nuova proroga si somma alle precedenti proroghe sopra riportate per il pdc |
le stesse condizioni del pdc |
Autorizzazioni paesaggistiche (D.lgs. 42/2004) e autorizzazioni ambientali (D.lgs. 152/2006) rilasciate o formatesi fino al 31/12/2022 |
I termini di validità sono prorogati di anni uno. Si rammenta che le autorizzazioni in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022, conservano la loro validità fino al 29/6/2022 (art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020)[4]. |
- l’interessato, prima della scadenza dei termini, deve presentare una comunicazione di volersi avvalere della proroga; - al momento della presentazione della comunicazione, l’autorizzazione non deve essere in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati dall’ente locale o con piani o provvedimenti di tutela adottati ai sensi del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). |
Convenzioni di lottizzazione (art. 28 L. 1150/42) o accordi similari comunque denominati dalle normative regionali e piani attuativi formatisi fino al 31/12/2022 |
Sono prorogati di un anno: - i termini di validità delle convenzioni urbanistiche; - i termini per l’inizio e la fine dei lavori previsti nelle convenzioni stesse; - i termini dei PUA e di qualunque atto ad esso propedeutico. La nuova proroga si applica anche alle convenzioni urbanistiche ed ai relativi PUA che hanno già usufruito: - della proroga di anni 3 prevista all’art. 30, comma 3-bis DL 69/2013 conv. con L. 98/2013 (riferita alle convenzioni e accordi similari stipulati fino al 31/12/2012); - della proroga di anni 3 prevista all’art. 10, comma 4-bis del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 (riferita alle convenzioni e PUA formatisi fino al 31/12/2020) |
Il PUA non deve essere in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio |