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Abusi edilizi – Orientamenti consolidati sul procedimento amministrativo sanzionatorio

Con la sentenza n. 3159 del 26 aprile 2022 il Consiglio di Stato, Sez. VI, affronta i più ricorrenti motivi di impugnazione avverso i provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi, confermando  orientamenti giurisprudenziali consolidati. Di tali motivi e dei principi espressi nella sentenza, si propone a seguire una sintesi considerato il contenzioso “fisiologico” insito nei procedimenti in questione.

16 MAGGIO 2022

Con la sentenza n. 3159 del 26 aprile 2022 il Consiglio di Stato, Sez. VI, affronta i più ricorrenti motivi di impugnazione avverso i provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi, confermando  orientamenti giurisprudenziali consolidati. Di tali motivi e dei principi espressi nella sentenza, si propone a seguire una sintesi considerato il contenzioso “fisiologico” insito nei procedimenti in questione.
Il caso, oggetto della sentenza, scaturisce da una ordinanza di demolizione di abusi edilizi emessa nell’anno 2014 per opere realizzate nel lontano 1964 in difformità dalla concessione edilizia rilasciata nel 1962 per la realizzazione di un compendio immobiliare residenziale. La società costruttrice aveva poi ceduto a vari acquirenti le unità abitative i quali avevano confidato, in buona fede, sulla legittimità del fabbricato.
I plurimi motivi di censura all’ordinanza di demolizione e la decisione circa la loro infondatezza, sono così riassunti:
Omessa comunicazione di avvio di procedimento ai destinatari della sanzione, in violazione art. 7 L. 241/1990. Richiamando la posizione consolidata della giurisprudenza, il Consiglio di Stato ritiene il motivo infondato in quanto “L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge”.
Estraneità degli attuali proprietari alla realizzazione degli abusi, in quanto acquirenti in buona fede. La legittimità dell’ordine di demolizione non è inficiata dalla estraneità all’abuso e quindi dall’assenza di responsabilità dell’attuale proprietario. Di conseguenza è inevitabile e necessario il coinvolgimento dell’attuale proprietario del bene. Infatti “….il carattere reale della misura ripristinatoria, tesa alla repressione di un illecito permanente, priva di rilievo l’estraneità dei proprietari alla realizzazione dell'abuso che non può essere invocata a sostegno della pretesa illegittimità della misura sanzionatoria”.
Abuso risalente nel tempo e mancanza di interesse pubblico alla repressione. Sul punto specifico si richiama la sentenza n. 9/2017 con la quale l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha escluso che l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva, assunta molti anni dopo la sua realizzazione, necessiti di un particolare onere motivazionale circa l’interesse pubblico in quanto trattasi di atto avente carattere rigidamente vincolato. Con la sentenza n. 3159/2022 il Consiglio di Stato riconferma che “…..  la mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo. Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere 'legittimo' in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata”. Peraltro, giova richiamare dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9/2017
Applicazione delle sanzioni vigenti all’epoca dell’abuso - Irretroattività delle disposizioni di cui al DPR 380/2001.  Riafferma il Consiglio di Stato che dalla natura permanente dell'illecito edilizio deriva l'obbligo di applicare la disciplina prevista dalla normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio, anche se gli illeciti sono stati commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
L’impossibilità di demolire la parte abusiva senza pregiudizio della parte legittima con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria alternativa, deve essere valutata prima di emettere l’ordine di demolizione. Anche questo motivo di impugnazione è infondato poiché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la valutazione se procedere alla demolizione o applicare invece la sanzione pecuniaria, fermo restando che concerne unicamente gli abusi per parziale difformità, attiene ad una fase successiva ed autonoma del procedimento sanzionatorio. Si legge infatti nella sentenza che è in fase esecutiva che “le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione