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Modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione in aree di vincolo paesaggistico

Con la legge 27/4/2022 n 34  di conversione del D.L. 1/3/2022 n. 17[1] (c.d. decreto bollette o decreto energia) è stato aggiunto il comma 5-bis all'articolo 28 del decreto-legge, che introduce  modifiche significative al concetto di ristrutturazione edilizia nelle zone col vincolo paesaggistico

2 MAGGIO 2022

Con la legge 27/4/2022 n 34  di conversione del D.L. 1/3/2022 n. 17[1] (c.d. decreto bollette o decreto energia) è stato aggiunto il comma 5-bis all’articolo 28 del decreto-legge, che introduce  modifiche significative al concetto di ristrutturazione edilizia nelle zone col vincolo paesaggistico. Tali modifiche sono in vigore dal 29 aprile.
 
La novella interviene sull’art. 3 comma 1 lett. d) ultima parte e sull’art. 10, comma 1 lett. c) del dpr 380/2001 “Testo unico in materia edilizia”, relativi rispettivamente alla definizione di ristrutturazione edilizia ed alla elencazione degli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire.
 
La ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con modifiche di prospetti, sagoma, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, e con aumento di volumetria, è ora estesa anche agli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142[2] del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed agli interventi di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti ricadenti nelle medesime aree di valore paesaggistico.
 
Si supera con questo ulteriore intervento del legislatore, un limite che era emerso dopo le modifiche al dpr 380/2001 apportate dal c.d. “Decreto semplificazioni” convertito con L. 120/2020 che imponeva per gli “immobili” sottoposti a vincoli ai sensi del D.lgs. 42/2004 la ricostruzione fedele e che aveva dato origine a interpretazioni diverse. Con il termine “immobili”, aveva “definitivamente” chiarito il MIBAC[3], il legislatore ha scelto di non operare alcuna distinzione tra edifici con intrinseco valore storico, culturale, architettonico e edifici privi di pregio ma inseriti in ambiti di tutela paesaggistica, trattandosi di luoghi da preservare da ogni trasformazione esteticamente percepibile, in coerenza con la nozione di tutela del paesaggio.
 
La tutela paesaggistica
Le aree di tutela paesaggistica sono individuate ex lege e diffuse su tutto il territorio nazionale (territori costieri, marini e lacustri, fiumi e corsi d’acqua, parchi e riserve naturali, territori coperti da boschi e foreste, rilievi alpini e appenninici, vulcani, ecc). In tali aree insistono fabbricati (in molti casi realizzati prima dell’apposizione del vincolo e legittimati da condono edilizio) che non hanno di per sé valore di beni culturali, ma che, in quanto ricadenti in tali ambiti tutelati, erano stati (incomprensibilmente) assoggettati nel caso di demo-ricostruzione al fedele rispetto dei medesimi parametri edilizi del fabbricato demolito.
 
Parallelamente alla modifica all’art. 3, viene modificato anche l’art. 10, comma 1 lett. c) del TUE,  che ora include tra gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire quelli comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure con incrementi di volumetria.
 
Per le altre tipologie di vincolo nulla cambia e dunque per i beni di interesse culturale (art. 12) e per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136) del D.lgs. 42/2004 resta la regola della ricostruzione fedele.
 
Riguardo al titolo edilizio per effettuare nelle aree di vincolo paesaggistico interventi di demolizione e ricostruzione, è sufficiente la SCIA se non modificano sagoma, prospetti, volumetria e sedime; se invece tali parametri subiscono modifiche è necessario il permesso di costruire.
 
Si rammenta che le definizioni degli interventi edilizi stabiliti dalla legge statale costituiscono principi fondamentali della materia (art. 2 del TUE) per cui la definizione di ristrutturazione edilizia come modificata, trova immediata applicazione e prevale sulle definizioni delle leggi delle Regioni a statuto ordinario. Prevale altresì (sulle definizioni previsti dagli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi (art. 3, comma 2).
 
Si riportano gli articoli del dpr 380/2001 con evidenziate le modifiche in vigore dal 29 aprile
Art. 3 (Definizioni degli interventi), comma 1, lett. d)
 
(………..) Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto legislativo,  nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
 
art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) comma 1 lett. c)
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
Note
 
[1] L. 27/4/2022 n. 32 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Pubblicata sulla G.U. n. 98 del 28/4/2022.
 
[2] Art. 142. Aree tutelate per legge
 
Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
 
l) i vulcani;
 
m) le zone di interesse archeologico.
 
La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
 
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
 
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
 
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
 
La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4.
 
Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157.
 
[3] Il chiarimento era stato reso in Commissione Ambiente alla Camera nel settembre 2021,  in risposta ad una interrogazione parlamentare e si era posto in contrasto col parere espresso dal Consiglio Superiore Lavori Pubblici (CSLP) nell’agosto 2021 che aveva invece sostenuto una distinzione tra immobili della Parte II del D.lgs. 42/2004 e quelli della parte III ritenendo la fedele ricostruzione fosse da riferirsi solo ai primi.