Il TAR Toscana, con la sentenza n. 555/2022, stabilisce che la “precarietà” dell’opera, che esonera dal previo ottenimento del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non ricorre nemmeno in caso di uso stagionale dello stesso, che non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo
29 APRILE 2022
La “precarietà” dell’opera, che esonera dal previo ottenimento del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non ricorre nemmeno in caso di uso stagionale dello stesso, che non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo: anche un gazebo finalizzato a soddisfare le esigenze stagionali di un esercizio commerciale, dunque, non può considerarsi destinato ad un suo uso per fini contingenti ed è idoneo ad alterare lo stato dei luoghi con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, dovendo esso essere ricondotto pertanto alle previsioni di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, che considera nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.