L’Amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi su una istanza volta ad ottenere un provvedimento in autotutela?
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 6 aprile 2022 n. 2564)
In via generale l’amministrazione non ha l’obbligo giuridico di riesaminare atti sfavorevoli precedentemente emanati, configurandosi l’istanza del privato una mera sollecitazione o segnalazione priva di valore giuridicamente cogente.
Il potere di autotutela costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico.
27 APRILE 2022
Questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 che prefigura l'iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera “possibilità”, ma si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati.
In casi particolari, normativamente ben definiti, posti a garanzia di supremi valori ed interessi dell’ordinamento, l’autotutela è doverosa tant'è che l'art. 21-nonies, comma 2-bis ha fatto salve, tra le altre, le sanzioni previste dal capo VI del d.P.R. n. 445/2000, tra cui, quelle dettate dall'art. 75 (decadenza dal beneficio conseguente a provvedimento ove emerga che è stato ottenuto con dichiarazioni non veritiere).