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Avente titolo a chiedere il permesso di costruire e onere di verifica del comune

Il Consiglio di Stato con la sentenza del 15 marzo 2022, n. 1827 definisce a chi può essere rilasciato il permesso di costruire ai sensi dell’art. 11 del dpr 380/2001 ed indica quale sia l’onere di verifica del Comune sulla legittimazione a richiedere il titolo edilizio.
 

29 MARZO 2022

Il Consiglio di Stato con la sentenza del 15 marzo 2022, n. 1827 definisce a chi può essere rilasciato il permesso di costruire ai sensi dell’art. 11 del dpr 380/2001 ed indica quale sia l’onere di verifica del Comune sulla legittimazione a richiedere il titolo edilizio.
I principi:
Ai sensi dell’art. 11, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato al proprietario dell’immobile ed a chiunque abbia titolo per richiederlo: L’espressione “chiunque abbia titolo per richiederlo” va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario.
L’onere di accertamenti istruttori del Comune sulla legittimazione a richiedere il permesso di costruire, assume connotati differenti a seconda che la detta legittimazione si fondi sulla titolarità di un diritto reale, ovvero attenga ad una disponibilità del bene a titolo diverso (ad esempio mero contratto di locazione). . In tale ultimo caso l’Amministrazione è tenuta ad accertare la sussistenza del consenso del proprietario, con la conseguenza che, laddove questo difetti, non potrà procedere al rilascio del permesso di costruire.
La verifica del Comune, tuttavia, deve compiersi secondo un criterio di ragionevolezza e secondo dati di comune esperienza, ma non comporta anche che l’Amministrazione debba comprovare prima del rilascio (ciò mediante oneri di ulteriore allegazione posti al richiedente o attraverso propri approfondimenti istruttori), la “pienezza” (nel senso di assenza di limitazioni) del titolo medesimo.
Quando l’Amministrazione venga a conoscenza dell’esistenza di contestazioni sul diritto di richiedere il titolo abilitativo, deve compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, ma senza tuttavia assumere valutazioni di tipo civilistico, appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario.