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Competenze progettuali esclusive dell’ingegnere: l’architetto non può sottoscrivere documenti tecnici relativi a proposte progettuali migliorative o varianti

L’analisi delle indicazioni in materia ricavabili dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 22 lugliio 2021, n. 5510

10 SETTEMBRE 2021

di MARIO PETRULLI

Posto che la normativa (R.D. n. 2537/1925 – Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, in particolare artt. 51(1) e 52(2) ) regola in termini vincolanti il riparto di competenze professionali fra architetti e ingegneri, deve escludersi che, dinanzi ad un’ipotesi di competenza esclusiva dell’ingegnere, l’architetto possa sottoscrivere documenti tecnici relativi a proposte progettuali migliorative o varianti: è quanto affermato dal Consiglio di stato, sez. V, nella sent. n. 5510/2021 dello scorso 22 luglio, riprendendo un noto orientamento(3).

In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito(4) che “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000, n. 2938; id., V, 6 aprile 1998, n. 416; id., IV, 19 febbraio 1990, n. 92)”. In questa prospettiva, già in passato era stato affermato che “nello stabilire l’ampiezza delle competenze riconosciute, rispettivamente, agli ingegneri e agli architetti ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 dello stesso regio decreto n. 2537 del 1925, la giurisprudenza ha confermato l’orientamento tradizionale, in ordine alla ricomprensione nell’esclusivo appannaggio della professione di ingegnere delle opere di carattere più marcatamente tecnico-scientifico”, fra cui quelle “di ingegneria idraulica, di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale(5).