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La realizzazione di impianti di telefonia non richiede la proprietà comunale dell'immobile

Secondo il TAR Veneto, sez. III (sentenza del 23 agosto 2021 n. 1021) tale previsione impedisce la concreta diffusione della rete

3 SETTEMBRE 2021

Il TAR Veneto, sez. III, nella sentenza del 23 agosto 2021 ha giudicato illegittima la disposizione regolamentare, su cui si fondano successivi provvedimenti di diniego, che impedisce di realizzare impianti di telefonia su immobili non di proprietà comunale.

Secondo i giudici la disciplina in esame non assolve soltanto la funzione di tutela nei confronti di siti sensibili individuati in modo specifico, ma introduce piuttosto un generico e generalizzato divieto di installazione degli impianti su immobili e aree non di proprietà comunale. Di conseguenza, diviene ostacolo alla concreta diffusione della rete sul territorio comunale, entrando dunque in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia: secondo tale lettura, infatti, il legislatore annovera le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, introducendo un principio fondamentale nella normativa urbanistica.