Smaltimento rifiuti: deciderà la Crte Costituzionale sul costo complessivo a carico dell'utente
Secondo il Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. del 6 luglio 2021, n. 5158), l’art. 15 della l. reg. Emilia Romagna n. 23/2021 sarebbe lesivo di alcuni importanti principi costituzionali
7 LUGLIO 2021
Il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha ravvisato un profilo di illegittimità costituzionale nell'articolo 15, comma 1, della l. reg. Emilia Romagna n. 23/2011, nella parte in cui affianca ai costi effettivi gli introiti nell’ambito del processo di individuazione del costo complessivo dal servizio di smaltimento dei rifiuti da imputare alla tariffa a carico dell'utente finale. I magistrati amministrativi, infatti, nella sentenza del 6 luglio 2021, n. 5158 denunciano il probabile contrasto con gli artt. 23, 117 comma 2, lett. e) e lett. s), e 119, comma 2, della Costituzione.
La legge regionale in discorso dispone che, ai fini della determinazione dei costi effettivi dello smaltimento, si tenga conto anche dei costi effettivi e degli introiti. Alla luce della vaghezza della formulazione legislativa, la Sezione ha ritenuto compresi anche gli incentivi per l’energia prodotta da fonte rinnovabile; tuttavia, essendo detti incentivi volti al perseguimento della finalità ultima della tutela dell'ambiente, occorre stabilire se la Regione possa intervenire al riguardo, computando tali incentivi quale posta algebrica negativa nella complessa operazione di quantificazione del rimborso spettante ad un operatore economico, attivo in un servizio sottoposto a regolazione pubblica. Difatti, essendo la tutela dell'ambiente di competenza della legislazione statale, la Regione potrebbe non essere legittimata ad emanare una norma destinata a frapporsi fa il destinatario formale dell'incentivo e l'incentivo medesimo. Di fronte a tali problematiche, i giudici di Palazzo Spada hanno giudicato più opportuno rimettere la questione alla Consulta, affinché si individui il perimetro dell'esclusività della competenza legislativa statale nella materia in discorso. In particolare, la Corte dovrebbe specificare se l’ascrizione alla regolazione statale della materia de qua copra anche le vicende estranee e successive alla materiale erogazione. Per quanto concerne invece il calcolo aggiuntivo degli introiti nel complessivo computo del rimborso, il Collegio sottolinea il rischio che tale limitazione finisca per integrare una surrettizia prestazione patrimoniale imposta; circostanza sicuramente non accettabile in considerazione del fatto che, al netto dell'oggettivo impoverimento patrimoniale che consegue all'imposizione di un versamento, le Regioni a statuto ordinario possono istituire tributi solo qualora sia concesso dal legislatore statale: tutte le prestazioni patrimoniali possono essere imposte solo sulla base di una esplicita previsione di legge.