Il Consiglio di Stato con la sentenza 28 aprile 2021, n. 3430 ha esaminato gli elementi essenziali del rimedio ex artt. 31 e 117 c.p.a.
6 MAGGIO 2021
Non può tacciarsi un Comune di inerzia amministrativa qualora lo stesso non abbia accolto un'istanza di repressione di abusi edilizi, concludendo il relativo procedimento. L'Amministrazione ha infatti ritenuto le opere in oggetto sanate in toto; decisione questa censurabile mediante impugnazione, ma non con il rimedio ex artt. 31 e 117 c.p.a. Sono queste le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza del 28 aprile 2021, n. 3430.