La Cassazione conferma l’orientamento in merito alle metodiche di prelievo e campionamento dei reflui
21 GIUGNO 2019
In primo grado i rappresentanti di una s.p.a. venivano condannati al risarcimento in favore delle parti civili dei danni derivanti dallo scarico di reflui industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura (reato di cui all’art. 137, comma 3 del d.lgs. 152/2006, peraltro nella specie estinto per prescrizione). Tra i diversi motivi di ricorso presentati dagli imputati davanti alla Suprema Corte, sez. III Penale vi era l’asserita scorrettezza del metodo di campionamento “eseguito per mezzo del prelievo istantaneo in sostituzione di quello medio ponderato, universalmente accreditato, non supportato da adeguata motivazione sull'attendibilità riferita ad uno scarico industriale”