17 GENNAIO 2020
Ai sensi del comma 336 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), i Comuni, quando verificano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, richiedono la presentazione di un aggiornamento, fermo restando il potere dell’agenzia del Territorio di provvedere, se gli interessati non ottemperano, «alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate». Il successivo comma 337 della stessa legge 311 dispone che le nuove rendite catastali producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio «dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale». La sentenza della CTR lombarda conferma il recupero retroattivo per le annualità non prescritte.