29 MAGGIO 2019
Con propria l'ANACAP analizza gli effetti prodotti dall’evoluzione normativa che trasforma l’Agenzia Entrate Riscossione in un soggetto unico, giungendo alla conclusione secondo cui la figura dell’ufficiale di riscossione non sia più soggetta al limite provinciale.
In particolare, la disposizione dell’articolo 43 del dlgs 112/1999 nella parte in cui limita l’esercizio delle funzioni dell’ufficiale della riscossione ai «Comuni compresi nell’ambito del concessionario», è ormai superata essendo stati soppressi gli ambiti dei concessionari-esattori e affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate a un unico soggetto, che opera con il suo personale su tutto il territorio nazionale. Si ritiene inoltre inapplicabile il terzo comma dell’articolo 42 del Dlgs 112/1999, nella parte in cui richiede il visto o l’autorizzazione del Prefetto della Provincia, dal momento che il limite territoriale d’ambito non esiste più. Pertanto anche i funzionari della riscossione possono operare su tutto il territorio nazionale procedendo alla riscossione coattiva (presso terzi o presso il debitore) e alla adozione degli strumenti esecutivi previsti dal titolo II del Dpr 602/1973.