La CGT di Reggio Calabria chiarisce la portata dell’articolo 14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546/1992: obbligo di chiamata previsto dalla legge, ma non condizione di validità della decisione
3 LUGLIO 2026
Nel contenzioso tributario l’omessa chiamata in giudizio dell’ente impositore, quando l’atto impugnato è stato emesso dall’agente della riscossione, non determina automaticamente l’applicazione delle regole sul litisconsorzio necessario. È quanto affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1034 del 12 febbraio 2026, intervenuta sull’interpretazione dell’articolo 14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023.
La controversia riguardava l’impugnazione di una intimazione di pagamento. La società contribuente contestava anche l’omessa o irregolare notifica dell’avviso di accertamento prodromico, emesso dall’ente impositore, soggetto diverso rispetto a quello che aveva formato l’atto impugnato.
Tuttavia, l’ente impositore non era stato evocato in giudizio dalla ricorrente.
Secondo la Corte, la norma configura una forma di litisconsorzio obbligatorio previsto dalla legge, pensata per evitare strategie processuali elusive e garantire la partecipazione al giudizio dei soggetti coinvolti nella pretesa tributaria.
Tale previsione, però, non coincide con il litisconsorzio necessario in senso tecnico-processuale. Di conseguenza, non trova applicazione l’articolo 102 del codice di procedura civile, che impone l’integrazione del contraddittorio quando la decisione non può essere pronunciata utilmente senza la presenza di tutti i litisconsorti necessari.
Nel caso concreto, la CGT ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente, ritenendo che la mancata evocazione dell’ente impositore rilevasse alla luce della disciplina speciale introdotta nel processo tributario.
La sentenza precisa però che la partecipazione dell’ente non è necessaria ai fini della validità e concreta eseguibilità della pronuncia, distinguendo così il piano dell’obbligo processuale previsto dalla legge da quello della necessarietà strutturale del litisconsorzio.
La decisione assume rilievo per contribuenti, difensori, enti impositori e agenti della riscossione.
Quando il ricorso investe anche vizi riconducibili all’atto presupposto o all’attività dell’ente creditore, la corretta individuazione delle parti da chiamare in giudizio diventa essenziale per evitare pronunce di inammissibilità.
La sentenza conferma inoltre che la riforma del processo tributario ha rafforzato l’esigenza di una più rigorosa gestione del contraddittorio, senza tuttavia trasformare ogni ipotesi di partecipazione obbligatoria in litisconsorzio necessario ai sensi dell’articolo 102 c.p.c.