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La natura giuridica del bene condiziona la soggettività passiva IMU del concessionario

Il caso

29 MAGGIO 2026

Una società destinataria della notifica di un avviso di accertamento per IMU, anni d’imposta dal 2022 e 2023, ha presentato istanza di annullamento in autotutela, eccependo la mancanza di soggettività passiva, non assumendo la veste di concessionario, bensì di mero comodatario, in quanto il fabbricato accertato non rientra tra i beni demaniali e il contratto concluso tra le parti è un contratto di comodato e non una concessione.
Da una verifica effettuata è risultato che, effettivamente, l’immobile in questione appartiene al patrimonio indisponibile e che il contratto concluso è denominato quale contratto di comodato.
Si chiede, quindi, se l’istanza di annullamento in autotutela debba essere accolta.
 

La soluzione


Giova premettere che i beni del demanio sono definiti dall’art. 822 e ss. c.c., i quali individuano in modo preciso le tipologie di beni e la necessità che gli stessi appartengano allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali, mentre i beni del patrimonio indisponibile sono definiti dall’art. 826 c.c..
Determinante è, però, la loro comune destinazione a finalità di pubblico interesse.
In sostanza, sia i beni demaniali che quelli del patrimonio indisponibile appartengono alla categoria generale dei beni pubblici ovvero quel complesso di beni appartenenti, a qualsiasi titolo, allo Stato o ad un altro ente pubblico, siano essi destinati direttamente al servizio della collettività mediante l’uso immediato, oppure siano diretti a procurare i mezzi da impiegare nell’approntamento dei servizi di pubblica utilità, non sussistendo, quindi, tra le due categorie, una sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata .
Muovendo da tali considerazioni, la Cassazione ha negli anni stabilito che è soggetto passivo IMU sia il concessionario di aree/beni demaniali, sia il concessionario di beni del patrimonio indisponibile, tenuto conto che “….sia i beni demaniali che i beni patrimoniali indisponibili appartengono alla categoria generale dei beni pubblici e non sussistendo tra le due categorie una sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata ….».
D’altra parte, sempre la Suprema Corte ha chiarito che i beni demaniali, così come i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico, possono essere trasferiti nella disponibilità di terzi perché ne facciano un uso ben determinato solo mediante concessione amministrativa, non rilevando affatto il nomen iuris del rapporto instaurato, ma solamente la natura giuridica del bene oggetto del contratto.  
Ne consegue, quindi, la piena legittimità dell’avviso di accertamento emesso nel caso di specie.
L’istanza di annullamento in autotutela va, quindi, rigettata.