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Tributo di nuova istituzione – decorrenza

16 DICEMBRE 2019

L’Imposta istituita nel corso dell’anno non trova applicazione dal 1 gennaio dell’anno medesimo bensì si applica dall’anno successivo. Anomala conclusione della Cassazione (sentenza n. 31800/2019) verso un comune che aveva istituito l’imposta di sbarco nel corso del 2012 applicandola con effetto dal 1 gennaio 2012 in forza delle norme che dispongono in merito alla decorrenza e all efficacia del tributo. Secondo la Cassazione, la formulazione del comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006 non permetterebbe di retroagire l’efficacia al 1 gennaio in quanto riferita solo ai tributi già istituiti e non a quelli di nuova istituzione . Infatti la disposizione laddove dice «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno» si riferirebbe ai tributi già istituiti.