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L’applicazione dell’IMU in presenza di sequestro preventivo

L’esperto esamina la corretta procedura da adottare in caso di immobili oggetto dell’imposta municipale siano sottoposti a provvedimento di sequestro preventivo
 

20 MAGGIO 2026

Articolo di Stefania Zammarchi

In occasione delle attività di verifica ed accertamento effettuate dall’ufficio tributi può accadere che ci si imbatta in situazioni in cui gli immobili oggetto dell’imposta municipale siano sottoposti a provvedimento di sequestro preventivo. In questa sede si intende esaminare la corretta procedura che è opportuno adottare.

Le disposizioni normative di individuazione dei presupposti dell’IMU                                                                         

Come è noto, i presupposti dell’IMU sono espressamente indicati rispettivamente all’art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019, dove sono elencati e definiti gli oggetti imponibili, ovvero gli immobili assoggettati all’imposta comunale, nonché al successivo comma 743, dove sono disciplinati i soggetti passivi. Tali disposizioni, tuttavia, devono essere coordinate con la specifica normativa afferente alla situazione in cui viene emesso un provvedimento di sequestro di prevenzione.                                                          

Le previsioni legislative per la gestione del sequestro preventivo

Il sequestro preventivo è definito dall’art. 321 del codice di procedura penale che, al comma 1, chiarisce che “Quando vi é pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari”. Tale istituto, peraltro, è disciplinato nel dettaglio nel cd “Codice antimafia”, ossia nel D.Lgs.n. 159/2011, dove, all’art. 51, comma 3-bis, come riformato ad opera dell’art. 32, del D.Lgs. n. 175/2014, viene precisato che “durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca […] è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi”. Il dettato del D. Lgs. n. 159/2011 costitisce, di fatto, una misura cautelare patrimoniale disposta dal Tribunale per sottrarre ad organizzazioni criminali i beni acquisiti in maniera illecita o non coerente con le dichiarazioni presentate all’amministrazione finanziaria centrale. Peraltro, in caso di esito positivo delle verifiche circa i comportamenti illegittimi da parte dei proprietari, la procedura avviata può condurre alla confisca definitiva dei beni, mentre nell’ipotesi in cui il sequestro dovesse perdere efficacia, il Tribunale non emetterà il decreto di confisca e gli immobili verranno liberati dal vincolo.

Come agire se un immobile è sottoposto a provvedimento di sequestro preventivo

Nell’ipotesi in cui si dovesse procedere al controllo di immobili investiti da un provvedimento di sequestro preventivo è necessario tenere a mente le disposizioni normative sopra rammentate. Ecco allora che, in ragione dei presupposti dell’IMU, il dettato dell’art. 51, comma 3-bis, citato in precedenza, va ad incidere direttamente sull’attività avviata dall’ufficio tributi. In particolare l’ufficio dell’ente locale, pur potendo notificare gli atti di accertamento per omesso versamento, non potrà applicare la sanzione prevista per tale violazione in virtù della circostanza che il contribuente, i cui beni sono risultati destinatari di sequestro preventivo, beneficia della sospensione del versamento dell’IMU (come degli altri tributi dovuti) per tutte le scadenze comprese nel periodo di vigenza del provvedimento cautelare. Pertanto, se anche vengono notificati gli atti di accertamento, occorre sospenderne i termini di pagamento, fino a quando non viene revocato il provvedimento di sequestro preventivo. Di contro, nel caso in cui il Tribunale emetta il decreto di confisca dei beni oggetto di sequestro preventivo, l’imposta locale non deve essere riscossa in quanto la confisca comporta l’attribuzione del bene allo Stato e non consente di incamerare l’IMU di competenza degli anni precedenti alla confisca, ossia dell’IMU dovuta nel periodo sottoposto a sequestro preventivo. Dunque, nel caso in cui sia emesso il provvedimento di confisca definitiva, con trasferimento dei beni al patrimonio dello Stato, i tributi fondati sulla titolarità del diritto di proprietà o sul possesso non sono dovuti, anche se la normativa non ne prevede l’esonero. Ciò in ragione dell’effetto retroattivo della confisca che fa decadere la pretesa tributaria che si estende anche ai tributi sospesi.