10 DICEMBRE 2019
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29973/2019) conferma l’orientamento in materia di soggettività passiva leasing fondato sul vincolo contrattuale e non sulla consegna del bene. Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore; ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.