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Febbraio si conferma un mese ad alta intensità per i servizi finanziari degli enti locali. Tra controlli sul debito commerciale, calcolo degli indicatori di ritardo e programmazione della liquidità, Comuni e Province sono chiamati a rispettare scadenze ch

La decisione dei giudici tributari valorizza il principio del raggiungimento dello scopo, distinguendo tra inesistenza e nullità dell’atto processuale notificato via PEC in violazione delle regole sul formato digitale
 
 
 
 

19 FEBBRAIO 2026

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca, con la sentenza n. del 17 novembre 2025, n. 337 chiarisce un profilo operativo di rilievo nel processo tributario telematico: il ricorso introduttivo redatto e sottoscritto in formato cartaceo, poi trasformato in copia-immagine e notificato via PEC, non è inesistente, ma semplicemente nullo.
 
Il caso prende le mosse dalla violazione dell’articolo 16-bis, comma 3, del d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.l. 119/2018, che impone la redazione in modalità nativa digitale degli atti processuali. Tuttavia, secondo i giudici lucchesi – in linea con precedenti arresti della Cassazione – la difformità rispetto al modello legale non determina l’inesistenza dell’atto, bensì una nullità sanabile.
 
La sanatoria opera per raggiungimento dello scopo: se l’atto è comunque pervenuto a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria e ha consentito l’instaurazione del contraddittorio, la funzione tipica della notificazione risulta realizzata. In tal caso, il vizio formale non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento volto a privilegiare l’effettività della tutela giurisdizionale rispetto a formalismi eccessivi, soprattutto nella fase di consolidamento del processo tributario telematico. Per difensori e uffici, il messaggio è chiaro: il rispetto delle regole tecniche resta imprescindibile, ma non ogni irregolarità comporta l’azzeramento dell’azione processuale.