Imposta di soggiorno, stop definitivo alla qualifica di agente contabile
Pubblichiamo una nota IFEL a commento dell’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
13 FEBBRAIO 2026
Sull’imposta di soggiorno cala il sipario su un contrasto che per anni ha generato incertezze applicative e prassi disomogenee. Con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che il gestore della struttura ricettiva è responsabile d’imposta e non più agente contabile. La nota di commento pubblicata da IFEL il 9 febbraio 2026 ricostruisce le principali ricadute operative per i Comuni, chiamati ora ad adeguare regolamenti e procedure.
La svolta delle Sezioni Unite: natura tributaria del rapporto
La pronuncia interviene in sede di regolamento preventivo di giurisdizione e risolve un nodo interpretativo sorto dopo la novella del 2020 (art. 180 del d.l. 34/2020), che aveva introdotto nell’art. 4 del d.lgs. 23/2011 la qualificazione espressa del gestore quale responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.
Nonostante la chiarezza del dato normativo, alcune letture avevano continuato ad attribuire al gestore la qualifica di agente contabile, con conseguente attrazione delle controversie nella giurisdizione della Corte dei conti. Le Sezioni Unite pongono fine a tale impostazione, affermando la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra Comune e gestore e, quindi, l’esclusione della giurisdizione contabile.
Il gestore è un obbligato solidale al pagamento dell’imposta: la sua responsabilità non si limita alle somme effettivamente incassate e da riversare, ma si estende all’imposta dovuta, a prescindere dall’avvenuto pagamento da parte del cliente, salvo il diritto di rivalsa.
Addio al conto giudiziale: le ricadute operative per i Comuni
La conseguenza più immediata riguarda il venir meno dell’obbligo di resa del conto giudiziale (modello 21) da parte dei gestori, anche con riferimento alle annualità pregresse. Cade, quindi, il presupposto per il giudizio di conto davanti alla Corte dei conti.
Per i Comuni si apre ora una fase di adeguamento regolamentare: occorrerà eliminare dai regolamenti comunali le disposizioni che qualificano il gestore come agente contabile o che impongono la resa del conto giudiziale.
Restano invece fermi gli obblighi dichiarativi annuali in via telematica e quelli periodici di versamento e comunicazione previsti dalla normativa e dai regolamenti locali.
Il quadro applicativo, finalmente ricomposto, consente agli enti di ricondurre integralmente la gestione dell’imposta di soggiorno nell’alveo del diritto tributario, con maggiore certezza delle regole e coerenza sistematica.