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Permute immobiliari, dal 2026 cambia la base imponibile IVA: arriva il criterio dei costi

Dal 1° gennaio 2026 cambierà radicalmente il modo di calcolare la base imponibile IVA nelle operazioni di permuta di beni e dazioni in pagamento

11 NOVEMBRE 2025

Dal 1° gennaio 2026 cambierà radicalmente il modo di calcolare la base imponibile IVA nelle operazioni di permuta di beni e dazioni in pagamento. La novità arriva con l’articolo 35 della Legge di Bilancio 2026, che modifica l’art. 13, comma 2, lettera d), del d. P.R. 633/1972, recependo le indicazioni della Corte di giustizia UE e della direttiva 2006/112/CE.

Ad oggi nelle operazioni permutative – in cui beni o servizi vengono ceduti in cambio di altri beni o servizi – e nelle dazioni in pagamento – quando un bene o servizio estingue un debito in denaro – la base imponibile è determinata in base al valore normale dei beni scambiati, ossia al loro prezzo di mercato. Questo principio, definito dall’articolo 14 del d.P.R. IVA, riflette un criterio oggettivo, basato sul valore che un acquirente pagherebbe in condizioni di libera concorrenza.

Cosa cambierà?

Dal 2026, invece, il riferimento sarà l’ammontare complessivo dei costi sostenuti dal cedente o prestatore per produrre, acquistare o fornire il bene o servizio oggetto dell’operazione. La nuova formulazione prevede che, per permute e dazioni in pagamento, la base imponibile sia costituita dal “valore dei beni o servizi determinato dall’ammontare di tutti i costi riferibili ad essi, comprese le spese accessorie direttamente connesse”.
Si tratta di un passaggio da un criterio oggettivo a uno soggettivo, che misura il valore sulla base delle spese effettivamente sostenute. L’obiettivo del legislatore è quello di armonizzare la disciplina italiana con quella europea, che ammette il ricorso al “valore normale” solo in casi eccezionali – ad esempio, quando esistono rapporti personali o societari tra le parti (articolo 80 della direttiva IVA).
L’impatto sarà rilevante, soprattutto nel settore immobiliare, dove le permute tra imprese costruttrici e proprietari di terreni rappresentano un’operazione frequente. Con il nuovo metodo, l’IVA sarà calcolata sui costi effettivi di costruzione, e non sul valore di mercato dell’immobile, con effetti potenzialmente riduttivi sul carico fiscale.
Resta da verificare se la disposizione verrà confermata nel testo definitivo della Manovra.