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Nella notifica a mezzo posta con raccomandata A.R., è inefficace la querela di falso proposta per contestare la firma apocrifa

La Corte di Cassazione (Sez. Trib.) con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 29187 stabilisce che l’avviso di ricevimento della raccomandata A.R.non può essere contestato tramite querela di falso per impugnare la firma apocrifa e dichiarare la nullità della notifica
 
 
 
 

10 NOVEMBRE 2025

La Corte Cassazione, (Sez. Trib.), con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 29187 chiarisce che non è contestabile mediante querela di falso, l’avviso di ricevimento della raccomandata A.r. al fine di contestare la firma apocrifa e la conseguente nullità della notifica.  

Il caso

La Suprema Corte, innanzitutto, specifica che in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).

La Cassazione, chiarisce, inoltre, che nella notifica con A.R., l’agente postale non assume la veste di pubblico ufficiale, non è, quindi, tenuto a redigere una relata di notifica, né ad accertarsi dell’identità del soggetto cui l’atto è stato consegnato e la prova della notifica è data esclusivamente dall’avviso di ricevimento, il quale, a sua volta, non è atto pubblico.
Ne consegue che  ove l’atto sia pervenuto all’indirizzo del destinatario, ciò è sufficiente a dimostrare la validità della notifica, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..

L’incolpevole difetto di conoscenza non deriva ipso iure dalla circostanza che la firma apposta in calce all’avviso di ricevimento sia eventualmente apocrifa, laddove l’atto sia stato consegnato ad un soggetto rinvenuto dall’agente postale all’indirizzo del destinatario.  Di conseguenza, la querela di falso avente ad oggetto la natura apocrifa della firma apposta sull’avviso di ricevimento di una raccomandata ordinaria non è lo strumento idoneo per  superare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., in quanto l’agente postale, nel caso di raccomandata “ordinaria” non è tenuto ad accertarsi che il soggetto ricevente sia effettivamente chi afferma di essere e l’incontestata consegna dell’atto all’indirizzo del destinatario rende la notifica perfezionata e valida.
 Diversamente, ove la notifica avvenga a mezzo di agente notificatore (messo comunale/messo notificatore)  che si sia avvalso del servizio postale ex  legge n. 890/1982, assume rilevanza la querela di falso, stante la valenza fidefacente dell’avviso di ricevimento e la qualifica di pubblico ufficiale in capo all’agente postale attribuita ex lege.
In tale caso, infatti, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall’agente notificatore, il quale, in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890/1982, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Pertanto, l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non avere mai apposto la propria firma sullo stesso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.