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Responsabilità del curatore fallimentare

21 NOVEMBRE 2019

La CTR Lombardia con la sentenza 2911/11/2019 ribadisci i confini della responsabilità del curatore fallimentare. Il curatore non rappresenta né sostituisce il soggetto fallito, ma opera nell’interesse pubblico con poteri e funzioni attribuiti dalla legge nel perseguimento delle finalità tipiche della procedura concorsuale. Pertanto, il curatore non è responsabile in solido né per gli obblighi fiscali del fallito rimasti inadempiuti, né per quelli che, seppur riferiti all’esercizio provvisorio della curatela, lo stesso curatore non sia stato in grado di adempiere per mancanza di risorse sufficienti. La Ctr richiama alcune pronunce della Cassazione (9605/1991, 508/2003), con le quali è stato chiarito che il curatore agisce in qualità di pubblico ufficiale con poteri che gli derivano dalla legge, senza che sia previsto alcun obbligo generale di subentro nelle posizioni giuridiche passive di cui era onerato il soggetto fallito.