19 NOVEMBRE 2019
Il riconoscimento del diritto di abitazione previsto dall’articolo 1 comma 42 della legge n. 76 del 2016 in favore del convivente more uxorio non necessita della residenza anagrafica.
La legge 20 maggio 2016, n. 76, in tema di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, al comma 37 dell’articolo 1 stabilisce che ai fini dell’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo13 del regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223. Sul punto la circolare n. 7 del 2018 in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione ha precisato che “poiché ai fini dell’accertamento della stabile convivenza la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione 28.07.2016 n. 64), tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000“. Pertanto lo status di convivente possa essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione resa ai sensi del citato articolo 47 sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius.