8 SETTEMBRE 2025
Con l’ordinanza n. 19148 del 12/07/2025, la Cassazione con riguardo alla costituzione in giudizio della parte resistente, ribadisce che”… nel processo tributario, la tardività della costituzione in giudizio del resistente, non comporta, sia in base a quanto previsto dall’art.23, D.Lgs 564/1992, sia alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di procedura civile (cui il D.lgs 546/1992 rinvia), alcun tipo di nullità, stante la mancata previsione di simile sanzione ed il principio di tassatività delle relative cause, ex art. 156 c.p.c., ma determina soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse (ovvero, la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e la chiamata di terzi in causa).