
Variazioni di bilancio: resta il vincolo del pareggio, ma la cassa può oscillare
22 LUGLIO 2025
In vista del 31 luglio, data in cui devono essere deliberati la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale per gli enti locali, proponiamo, a cominciare da oggi, alcune notizie e approfondimenti che muoveranno dai testi del volume: Gli equilibri di bilancio degli Enti Locali, di Marcello Quecchia.
Inderogabilità del vincolo
Anche in sede di variazione di bilancio, il vincolo del pareggio resta un principio inderogabile. È quanto prevede l’art. 193, comma 1, del TUEL, il quale stabilisce che ogni modifica apportata al bilancio di previsione deve garantire l’equilibrio tra le entrate e le spese, limitatamente agli stanziamenti di competenza. Non è invece richiesta la parità sugli stanziamenti di cassa, per i quali è sufficiente assicurare che il fondo finale non sia negativo.
Questa distinzione è cruciale per le amministrazioni locali, che, nell’aggiornare il bilancio, possono adattare la dinamica dei flussi di cassa senza intaccare la sostenibilità finanziaria dell’ente. In pratica: il bilancio deve tornare, ma la cassa può oscillare.
Le regole tecniche e i vincoli da considerare
In fase di variazione, occorre però fare attenzione anche a quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, in particolare dall’Allegato I.5, che regola la programmazione di lavori, servizi e forniture. Di seguito, una sintesi dei principali vincoli:
Lavori pubblici e variazioni al programma triennale
È ammessa l’aggiunta di interventi non previsti inizialmente, purché finanziati da risorse sopravvenute:
– nuovi fondi disponibili;
– economie di gara o ribassi d’asta;
– eventi imprevisti o calamitosi;
– nuove disposizioni normative.
Servizi e forniture extra piano triennale
Anche qui è possibile integrare il programma e il bilancio con nuovi acquisti, se:
* emergono nuove disponibilità di finanziamento;
* vi sono eventi imprevedibili;
* si adotta un piano finanziario autonomo senza attingere a risorse già vincolate.
Conclusione
Il principio del pareggio nelle variazioni di bilancio va quindi letto alla luce di una logica di flessibilità responsabile. L’equilibrio resta un caposaldo, ma il legislatore riconosce la necessità di adattamento di fronte a dinamiche imprevedibili o a nuove opportunità finanziarie. Un’impostazione che mira a tutelare la solidità dei conti pubblici senza irrigidire la programmazione.