15 NOVEMBRE 2019
È legittima la norma regolamentare che assoggetta alla TARI uno specchio d’acqua coperto utilizzato come ricovero di natanti: è quanto affermato dal TAR Veneto, Sez. III, nella sent. 8 ottobre 2019, n. 1050.
Come è noto, l’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013 (Legge Finanziaria 2019) dispone che la TARI si applica a “locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani”; tale concetto viene ripetuto anche nel successivo comma 642, che individua il soggetto passivo della tassa in “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Un’interpretazione sistematica e teleologica delle norme in questione, come già affermato dalla Cassazione nelle sentenze n. 3829/2009 e n. 3773/2013 (anche se in relazione alla TARSU, i cui presupposti normativi, però, erano sostanzialmente gli stessi della TARI), porta ad affermare che le aree assoggettabili a tale tassazione vanno individuate non sulla base della natura del luogo (solida o liquida), alla cui superficie la tassazione stessa viene soltanto commisurata, ma in base alla finalità di pubblica igiene e salubrità della norma, volta all’eliminazione dei rifiuti prodotti dalla presenza (anche in via provvisoria) di una comunità di persone. Come evidenziato dalla Cassazione nelle sentenze appena richiamate, “per aree scoperte, costituenti il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si devono intendere tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto -solido o liquido- di cui l’estensione stessa è composta, e, conseguentemente, dal mezzo-terrestre o navale- utilizzato per fruire di quella estensione (Cass. 18 febbraio 2009, n. 3829, che ha reputato legittimo l’avviso di accertamento per la tassa dovuta sugli specchi d’acqua utilizzati per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto). Difatti, la delimitazione del concetto di aree scoperte impiegata dal legislatore non va tratta dal (né limitata al) dato solido del suolo, ma dallo scopo, perseguito dalla norma, d’individuare un presupposto giuridico della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ulteriore rispetto ai fabbricati, tenuto conto delle finalità tutelate dal legislatore di eliminare comunque tutti i rifiuti prodotti da insediamenti, permanenti o provvisori, di comunità umane”.
Escluso, dunque, che le superfici liquide possano, per tale loro caratteristica, sottrarsi all’imposizione alla TARI, non si può neppure ritenere che tale assoggettamento possa venire meno per il fatto che la superficie non sia “scoperta” ma sia protetta da una copertura (nel caso specifico, in materiale ligneo): in tal caso, infatti, la superficie non muta certo le proprie caratteristiche, avvicinandosi semmai di più al concetto di “locale” e l’assoggettabilità alla TARI resta comunque collegata all’idoneità alla produzione di rifiuti legata alla presenza umana.