14 NOVEMBRE 2019
La Corte di Cassazione (sentenza n. 27114/2019) ribadisce l’applicazione del principio creato dalla medesima corte in ordine alla pertinenzialità di un’area edificabile a un immobile abitativo. A prescindere dal rilievo che la CTR ha ritenuto la sussistenza della natura pertinenziale dell’immobile per cui è processo sulla scorta della mera affermazione della contribuente, è preliminare il fatto che la CTR non ha ritenuto necessaria la relativa dichiarazione, peraltro facendo richiamo ad una causa di esenzione dall’obbligo dichiarativo nel caso di specie inconferente, non trattandosi di esenzione ex articolo 7 d.lgs.504/92.
A riguardo questa Corte ha, invece, affermato che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità.” ( vedi Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13017 del 24/07/2012 (Rv. 623398) ed in motivazione da ultimo Cass. n. 9790 del 2017; n. 2901 del 2017; n. 6139 del 2016; Cass. n. 25027 del 2009 e n. 19639 del 2009; Cass. Sez. 5, n. 27573/2018). Pertanto, ritenuto che la dichiarazione da parte del contribuente dell’immobile sia adempimento necessario ed ineludibile al fine di valutare le caratteristiche del bene, non avendo la contribuente provveduto alla dichiarazione del bene in esame, la mancanza di tale adempimento preclude la contestazione dell’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione.