12 NOVEMBRE 2019
Il ritiro del plico presso l’ufficio postale non soltanto sortisce effetti sananti per essere stato raggiunto lo scopo, ma anche costituisce “prova indiretta” dell’avvenuta ricezione dell’avviso di ricevimento o della CAD, che ne costituiscono il necessario antecedente logico e giuridico.
Il perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo posta in base all’articolo 149 del codice di procedura civile e degli articoli 7 e 8 della legge 890/1982, prevede l’avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito CAD del plico presso l’ufficio postale. Nel caso in cui il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l’ufficio postale, si ha sanatoria degli eventuali vizi o dell’incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’articolo 156, comma 3 cpc. La notificazione si intende perfezionata in questa data, quando anteriore al decimo giorno dalla spedizione della Cad. In tal senso depone la sentenza della Cassazione.