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Nulla la notifica tramite posta se il destinatario è irreperibile

27 MARZO 2025

Con l’ordinanza n. 5979 del 06/03/2025, la Cassazione ha chiarito che la notifica a mezzo posta con raccomandata A.R. si perfeziona anche nei casi di temporanea assenza del destinatario ma non anche nei casi in cui l’indirizzo dove viene tentata la notifica non è quello di dimora abituale del destinatario.

 
Ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo posta con raccomandata A.R (ma analogo principio vale per le notifiche effettuate tramite posta ai sensi dell’art.8, L. 890/1982, così come per le notifiche ex art.140 c.p.c), le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva dimora, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.
 
Per la Cassazione, pertanto, se la notifica è effettuato ad un indirizzo che coincide con le risultante anagrafiche ma non con la dimora effettiva, la notifica è nulla; allo stesso modo, non si perfeziona la notifica se il luogo di notificazione è un indirizzo riconducibile al destinatario, ma l’atto non può essere consegnato per irreperibilità dovuta al trasferimento dello stesso in altro indirizzo, in altro Comune o all’estero (Cass. ord. 24233 del 09/09/2024).