Agenzia Entrate: possibili le notifiche anche in caso di fallimento
27 NOVEMBRE 2024
Il 21 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso un importante chiarimento riguardante la sentenza n. 26898 della Corte di Cassazione, emessa il 16 ottobre 2024. Secondo la decisione, i giudici hanno stabilito che la notifica di una cartella di pagamento a una società dichiarata fallita non contravviene al divieto di azioni esecutive sui beni inclusi nel fallimento.
Questo principio, di rilevante interesse generale, chiarisce che l’atto impositivo relativo a un credito tributario di natura concorsuale deve essere notificato sia al fallito che al curatore fallimentare. La Corte, dunque, precisa le modalità di gestione della procedura fiscale in caso di insolvenza, garantendo così maggiore certezza giuridica nelle operazioni tributarie legate alle società in crisi. Una decisione che ha implicazioni rilevanti per le pratiche di recupero crediti e per la gestione delle problematiche fiscali nelle procedure fallimentari.