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Autotutela obbligatoria

25 NOVEMBRE 2024

Come noto, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circ. n.21/E, fornendo le istruzioni operative agli uffici finanziaria in materia di autotutela a seguito dell’introduzione degli art.10-quater e 10 -quinques, nella L. 212/2000.

 
>> Consulta la circolare 21/E dell’Agenzia delle Entrate.
 
Fra le varie considerazioni del documento di prassi, si pone l’attenzione sulle fattispecie sostanzianti l’autotutela obbligatoria e cioè :
 
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull’individuazioni del tributo;
d) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d’imposta;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza) e si evidenzi, rispetto all’errore manifesto sul presupposto (lett.e), le ipotesi che possono confluire in detta casistica.