25 OTTOBRE 2019
La Corte di Cassazione interviene sulla norma relativa alla Tassa rifiuti delle istituzioni scolastiche statali contenuta nell’articolo 33-bis del Decreto legge 248/2007 che pone il costo direttamente a carico del ministero della Pubblica Istruzione con somme trasferite ai Comuni. Il beneficio non può essere applicato anche alle università, in quanto queste non sono equiparabili alle istituzioni scolastiche statali. Le università, infatti, sono dotate di personalità giuridica e godono di un’autonomia organizzativa, finanziaria, contabile e statutaria, idonee a caratterizzarle come enti pubblici autonomi e non come organi dello Stato. Diversamente, le scuole medie e degli istituti di istruzione secondaria che sono dotati di mera autonomia amministrativa e si trovano in un «rapporto organico con l’amministrazione della pubblica istruzione» e «agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato».