TARI, trattamento aree scoperte adibite a parcheggio a pagamento
8 AGOSTO 2024
La lettura di due sentenze della Cassazione (la n. 16287/2024 e la n. 16701/2024) ci può aiutare a rispondere a questa domanda.
La Corte ritiene che l’attività umana svolta all’interno delle aree scoperte adibite a parcheggio sia la stessa svolta all’interno dei garages.
La Corte si è dovuta occupare di un contenzioso attinente ad un’area scoperta adibita a parcheggio a pagamento che, ai sensi del regolamento comunale, veniva assoggettata per la TARI nella stessa categoria delle autorimesse.
Il giudice ha stabilito che il Comune è competente nella determinazione delle categorie nelle quali inserire gli utenti, dovendo l’ente locale semplicemente non avere un comportamento arbitrario ed incoerente rispetto al principio di collegare, anche astrattamente, la produzione di rifiuti con le categorie di utenze che producono i rifiuti.
L’amministrazione comunale deve pertanto ripartire ragionevolmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti coerentemente e ragionevolmente con le categorie di utenti del servizio, basandosi su di una stima realistica. Il Comune deve inserire nella singola categoria degli utenti che in maniera omogenea siano produttori di rifiuti.