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Sospensione dei termini dal 1° agosto al 31 agosto 2024 (periodo feriale)

5 AGOSTO 2024

Dal 1° al 31 agosto 2024 scatta la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, modificata da ultimo con il d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, che dal 2015 ha accorciato i termini del periodo a 31 giorni (appunto dal 1° al 31 agosto) rispetto ai 46 giorni precedenti (dal 1° agosto al 15 settembre).

 
La sospensione riguarda principalmente i termini processuali e ha effetti anche sull’accertamento con adesione e dal 2020 sul pagamento effettuato a seguito dell’invio degli avvisi di accertamento esecutivi, ma non riguarda il nuovo contraddittorio preventivo.
 
In ambito processuale la sospensione interessa i termini di presentazione del ricorso in commissione tributaria, di proposizione dell’appello, ecc., per cui se l’atto impositivo è stato notificato il 15 luglio 2024 il contribuente avrà un mese in più di tempo per proporre ricorso, il cui termine scade il 14 ottobre 2024 (anziché il 13 settembre 2024).
 
Il periodo di sospensione vale anche per i termini a “ritroso”, ossia quando la scadenza va calcolata in un determinato numero di giorni prima di un evento, come nel caso del deposito di memorie e/o documenti per i quali la scadenza va calcolata dalla data dell’udienza. Si pensi a una udienza fissata i primi giorni di settembre, per la quale occorre presentare delle memorie (10 giorni o 20 giorni precedenti). Nel calcolo a ritroso non va considerato il mese di agosto, con la conseguenza che il termine scadrà nel mese di luglio.
 
Relativamente all’accertamento con adesione si evidenzia che l’art. 7-quater, comma 18 del D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016) ha risolto il conflitto interpretativo generatosi in relazione all’applicabilità del periodo di sospensione feriale dei termini processuali anche all’accertamento con adesione (in particolare la giurisprudenza di legittimità negava il cumulo tra le due sospensioni), stabilendo espressamente che «I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale». In sostanza, dalla notifica dell’avviso il contribuente ha un termine complessivo di 60 + 90 giorni = in totale 150 giorni per proporre ricorso. Se il termine di 90 giorni intercetta il periodo di sospensione feriale, si devono aggiungere altri 31 giorni. Ad esempio in caso di notifica dell’avviso di accertamento effettuata il 14 maggio 2024, istanza per l’accertamento con adesione presentata il 16 giugno 2024, contraddittorio tenutosi il data 7 luglio 2024 e conclusosi con un rinvio, il contribuente ha tempo sino all’11 novembre 2024 per «concordare» oppure per proporre ricorso.