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TARI: legittime le tariffe determinate con il criterio presuntivo (metodo normalizzato)

23 LUGLIO 2024

Il Consiglio di Stato (pronuncia n. 6021/2024) la decisione di primo grado evidenziando che il Comune, nell’adottare gli atti impugnati, si è servito della facoltà concessagli dal legislatore, provvedendo alla conferma delle tariffe del 2019. Attività, questa, che pacificamente non richiedeva alcun particolare onere di motivazione, se non il richiamo alla fonte primaria autorizzatrice. Vieppiù ove si consideri che, in via generale, non sussiste uno stringente obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.

 
Invero il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, si è mosso secondo il c.d. metodo normalizzato, di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, commisurando cioè la tariffa “alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”, nel senso quindi che “i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media”. Pertanto, l’estensione superficiale di cui l’utente abbia disponibilità costituisce elemento necessario per la definizione di quanto dovuto.