23 LUGLIO 2024
Il Consiglio di Stato (pronuncia n. 6021/2024) la decisione di primo grado evidenziando che il Comune, nell’adottare gli atti impugnati, si è servito della facoltà concessagli dal legislatore, provvedendo alla conferma delle tariffe del 2019. Attività, questa, che pacificamente non richiedeva alcun particolare onere di motivazione, se non il richiamo alla fonte primaria autorizzatrice. Vieppiù ove si consideri che, in via generale, non sussiste uno stringente obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.