Canone unico patrimoniale: legittime le tariffe con coefficienti in base a luminosità o zone
11 LUGLIO 2024
Con la sentenza n. 5632 del 26/06/2024 il Consiglio di Stato ha affermato che il comune può disciplinare con proprio regolamento le tariffe del canone unico patrimoniale introducendo appositi coefficienti in base alla luminosità delle insegne o alla zona di collocazione delle stesse.
I giudici di Palazzo Spada hanno così confermato l’esito del giudizio di primo grado (TAR Brescia sentenza n. 576/2023), respingendo l’appello di una società operante nel settore della cartellonistica stradale.
Si tratta di una pronuncia interessante per i diversi profili esaminati, in primo luogo la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 23 Cost. (riserva di legge), che il Consiglio di Stato ritiene infondata a prescindere dalla natura (tributaria o patrimoniale) del prelievo. Invero, la disciplina del canone non viola il vincolo della determinatezza della disposizione tributaria, anche perché la riserva di legge ex art. 23 Cost. è solo relativa e il legislatore può riservare in modo legittimo ai comuni ambiti di integrazione del precetto tributario. In particolare, con il principio contenuto nel comma 817 della legge 160/2019 il legislatore ha delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l’invarianza in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicché l’ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza, tuttavia, poter superare la soglia predefinita del gettito.