16 OTTOBRE 2019
La sola indicazione del nome della ditta nell’avviso di accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità senza il nome del legale rappresentante non comporta nullità dell’atto, in quanto la ditta è elemento distintivo dell’impresa, purché ciò non ingeneri incertezza assoluta sulla persona fisica destinataria della pretesa tributaria. Secondo la Cassazione sentenza n. 24544/2019, l’identificazione dell’impresa avviene indifferentemente o con il nome della ditta o con quello del proprietario, potendo sussistere una nullità dell’avviso di accertamento solo nel caso in cui l’indicazione della ditta nel medesimo generi incertezza assoluta sulla persona fisica dell’imprenditore destinatario della pretesa tributaria.