15 OTTOBRE 2019
La caratteristica agricola di un terreno edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti previsti dagli articoli 2 e 9 del Dlgs 504/1992, «trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l’attività agricola in quanto «la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa». Così si è pronunciata la cassazione con la sentenza n. 23591/2019. L’agevolazione in questione si applica in presenza dei requisiti previsti dalla legge: posseduto da coltivatore diretto, conduzione diretta e utilizzazione agricola, anche se sussistenti solo in capo ad uno dei comproprietari. Prevale il carattere oggettivo dello svolgimento dell’attività agricola che, in base all’articolo 1102 codice civile gli altri comproprietari non possono alterare, «sicché gli stessi si trovano in una situazione d’impossibilità di sfruttamento edificatorio dell’area».