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IMU: aggiornati i coefficienti 2024 per i fabbricati D con valore contabile

28 MAGGIO 2024

Con decreto MEF del 8 marzo 2024 (in corso di pubblicazione in G.U.) sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore contabile ai fini della nuova IMU e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, relativamente agli immobili “strumentali”, classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

 
Com’è noto, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile ai fini IMU è costituita dal valore che risulta applicando alle rendite catastali i coefficienti moltiplicatori indicati dall’art. 13 del d.l. 201/2011 (mentre con l’ICI si doveva fare riferimento ai coefficienti determinati ai fini della valutazione automatica degli immobili ai sensi dell’art. 52 del DPR n. 131/1986 sull’imposta di registro):
160: categoria A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7 – Abitazioni;
140: categoria B – Caserme, comunità, edifici pubblici;
140: categorie C/3, C/4, C/5 – Laboratori artigianali;
80: categorie A/10 e D/5 – Uffici e Istituti finanziari;
65: categoria D (escluso D/5) – Edifici industriali e commerciali;
55: categoria C/1 – Negozi.
 
Resta inoltre confermata la rivalutazione del 5% prevista dalla legge n. 662/1996 a partire dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo. Per ottenere la rendita catastale rivalutata, il valore ottenuto (rendita catastale x coefficiente moltiplicatore) dovrà quindi essere moltiplicato per 1,05.
Un’eccezione al criterio del valore catastale è costituita dai fabbricati appartenenti al gruppo “D” non iscritti in catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati: in tal caso il valore è determinato applicando appositi coefficienti aggiornati di anno in anno con decreto del Ministro delle finanze (nel 2023 è stato adottato il 13/2/2023, pubblicato in G.U. del 27/2/2023).