14 OTTOBRE 2019
Se si approva il bilancio di previsione sulla base di un PEF non definitivo in quanto il Consorzio non riesce a trasmetterlo perché sta riassegnando gli appalti per lo spazzamento etc., considerando che la tariffa della tari va deliberata contestualmente all’approvazione del bilancio, nel caso il PEF definitivo comporti aumento di spesa è possibile riaggiornare le tariffe in corso d’anno?
L ’art. 1 comma 169 L 296/06 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Per ciò che concerne l’efficacia di tali deliberazioni occorre considerare le modifiche introdotte dal decreto Crescita. Con l’articolo 15-bis del DL 34/19 viene infatti stabilito che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale IRPEF, dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che avvenga entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento. A tal fine, il comune e’ tenuto ad effettuare l’invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
Con l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 52 Dlgs 446/97 viene dunque meno la disposizione che fissava l’efficacia di tutte le deliberazioni regolamentari degli enti locali al primo gennaio dell’anno di riferimento, purchè adottate non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
Le novità, che riguardano in particolare la tari, l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e la tosap, non sembrano tuttavia impattare sui termini di approvazione degli atti, che restano fissati alla data di approvazione del bilancio di previsione, come disciplinato dall’articolo 1, comma 169, L 296/06.
Per quanto sopra si ritiene legittimo approvare il pef e le tariffe tari entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui il bilancio di previsione fosse già stato deliberato, l’ente dovrà tempestivamente variarlo al fine di adeguare gli stanziamenti già deliberati (sia in entrata che in uscita) al gettito stimato sulla base delle nuove tariffe.