16 MAGGIO 2024
Con l’ordinanza n. 10947 del 23/04/2024 la Cassazione ha affermato che non è impugnabile l’annullamento parziale in autotutela, non rientrando nella previsione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/92. Inoltre, la modifica in diminuzione dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente.
Nel caso in esame la concessionaria comunale sulle entrate impugnava la sentenza della CTP che, in accoglimento del ricorso di una Srl, aveva annullato un nuovo avviso di accertamento in rettifica ICI 2010 emesso in sostituzione di quello originario notificato il 20/2/2016, ritenendo che fosse stato notificato oltre il termine decadenziale.